Competenze
Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante « Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 18 (Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici).
1. Le strutture periferiche di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b ), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell’ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
b ) autorizzano l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali , salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, lettera e -bis ) ;
c) dispongono l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d ) provvedono all’acquisto di beni e servizi in economia;
e ) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;
g ) curano l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141 -bis del Codice;
i ) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata , quali l’autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l’acquisto coattivo all’esportazione, l’espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice ;
l ) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m ) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
n ) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente , secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) , l’esercizio del diritto di prelazione;
o ) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;
p ) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.».
— Si riporta il testo degli articoli 12 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45: «Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale).
1. Le cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fi no a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni
immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta).
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare
che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».






